Banca e documenti: non può rifiutare di consegnare la copia della documentazione

Documenti banca

Se una banca si rifiuta di consegnare la documentazione bancaria di un defunto adducendo varie motivazioni, come la presenza di conti cointestati o la gestione in altre filiali, tale comportamento non è conforme alla legge. Il chiamato all’eredità ha diritto, secondo l’art. 119 del Testo Unico Bancario, di ottenere copia della documentazione necessaria per ricostruire la situazione patrimoniale del defunto. Questo diritto non è limitato solo agli eredi, ma include chiunque abbia un interesse legittimo. In caso di diniego, è possibile rivolgersi all’Arbitro Bancario e Finanziario o all’autorità giudiziaria.

L’articolo 119 stabilisce che il cliente, i suoi eredi o chi subentra nella gestione dei suoi beni hanno il diritto di ottenere, entro un termine ragionevole e a proprie spese, copia della documentazione bancaria relativa alle operazioni degli ultimi dieci anni. Tuttavia, è possibile che le banche tentino di respingere tali richieste con interpretazioni restrittive, affermando che solo gli eredi effettivi o chi è formalmente subentrato possa accedere alla documentazione, o richiedendo specifiche dettagliate su quali informazioni si desidera ottenere.
Alcuni istituti di credito, per esempio, potrebbero opporsi alla consegna dei dati di conti cointestati, sostenendo che la privacy di terzi coinvolti verrebbe violata. Tuttavia, recenti decisioni dell’Arbitro Bancario e Finanziario hanno stabilito che tali rifiuti non sono giustificabili, affermando una lettura estensiva della normativa. Questi pronunciamenti sottolineano che chiunque abbia un interesse qualificato, come il chiamato all’eredità, ha diritto di accedere ai dati del defunto per valutare l’accettazione dell’eredità.

Una sentenza della Cassazione (11554/2017) ha confermato che l’art. 119 del TUB rappresenta uno strumento fondamentale per garantire trasparenza nei rapporti con la banca. Esso riconosce un diritto ampio e non soggetto a restrizioni, a meno che non siano strettamente necessarie. L’interpretazione data dall’Arbitro Bancario rafforza il diritto di chiunque possa dimostrare un interesse concreto alla conoscenza dei dati bancari del defunto, consentendo così agli eredi o a chi è in procinto di accettare l’eredità di prendere decisioni informate.
Un ulteriore punto controverso riguarda la tutela della privacy di terzi, come cointestatari o beneficiari di conti. Un provvedimento del Garante per la Privacy del 2000 aveva sostenuto la legittimità del rifiuto da parte delle banche di fornire informazioni sui conti cointestati, quando queste contenevano dati di terzi. Tuttavia, le più recenti decisioni dell’ABF hanno stabilito che questo tipo di rifiuto non può prevalere sui diritti patrimoniali degli eredi e sull’interesse di questi ultimi a conoscere la situazione patrimoniale del defunto.

In conclusione, la banca non può legittimamente rifiutarsi di consegnare la documentazione bancaria del defunto a chi ne fa richiesta e ha un interesse giuridico riconosciuto. In caso di rifiuto da parte dell’istituto, è possibile presentare un reclamo formale o, se necessario, adire l’Arbitro Bancario e Finanziario o l’autorità giudiziaria.

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3 commenti su “Banca e documenti: non può rifiutare di consegnare la copia della documentazione”

  1. Buongiorno dott Vilno’, che dire sempre degli ottimi consigli sempre comprensibile nel spiegare e soprattutto un vero professionista. Si figuri che il suo nome il canale mi è stato suggerito da un amico che lavora in banca ( un problema) la seguo e buona vita per tutto. Grazie

    1. Buongiorno dott Vilnò,
      La seguo sempre su telegram, i suoi video e le sue spiegazioni degli argomenti sono sempre chiari, e io l’ho trovata per caso navigando su internet, e ho trovato interessante tutte le sue argomentazioni che neanche sapevo, complimenti , continuo a seguirla le auguro tanto bene per tutto e continui così, grazie

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