Cosenza, revocato un decreto ingiuntivo da oltre 400mila euro: la banca condannata alle spese
Una sentenza del 28 gennaio 2025 del Tribunale di Cosenza ha revocato un decreto ingiuntivo di oltre 400.000 euro richiesto da BCC Gestione Crediti Spa nei confronti dei fideiussori di una società, accogliendo l’eccezione di improcedibilità del giudizio.

L’eccezione di improcedibilità del giudizio
Dopo aver ottenuto la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, i difensori dei fideiussori hanno sollevato l’eccezione di improcedibilità del giudizio. La motivazione principale riguardava l’irregolarità nella notifica dell’invito alla mediazione, un passaggio obbligatorio nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo in materia bancaria. L’invito era stato notificato solo agli avvocati costituiti in giudizio e non anche alle parti personalmente, come richiesto dalla normativa vigente (articolo 5 del decreto legislativo n. 28/2010).
Le motivazioni del Tribunale
Nella sentenza, il giudice ha evidenziato che, in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, una volta decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l’onere di attivare il procedimento di mediazione ricade sul creditore opposto, come stabilito dalla sentenza della Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n. 19596/2020. La mancata corretta attivazione della mediazione obbligatoria ha quindi comportato l’improcedibilità dell’azione e la conseguente revoca del decreto ingiuntivo.
Il Tribunale ha inoltre rilevato che l’istanza di avvio del procedimento di mediazione era stata notificata esclusivamente ai procuratori degli opponenti e non alle parti personalmente. Nel verbale di mediazione risulta che all’incontro con il mediatore le parti invitate non erano presenti, determinando così la chiusura del procedimento con esito negativo. Tale circostanza ha confermato la fondatezza dell’eccezione sollevata e ha portato all’accoglimento della stessa.
La decisione finale
Il Tribunale ha quindi dichiarato il giudizio improcedibile e ha condannato la banca alla rifusione delle spese legali. Questa sentenza rappresenta un importante precedente in materia di obbligatorietà della mediazione e di correttezza delle procedure bancarie nei confronti dei fideiussori.
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