Documentazione bancaria: sì al decreto ingiuntivo se la banca rifiuta la consegna

La Corte di Cassazione apre alla possibilità per i clienti bancari di ottenere la documentazione tramite decreto ingiuntivo, anche in presenza di un rifiuto dell’istituto.

documentazione: mani che tengono dei fogli in mano.

Il diritto a ottenere copia dei propri documenti bancari

Ogni cliente ha diritto a ricevere copia della documentazione relativa alle operazioni bancarie compiute negli ultimi dieci anni. Lo stabilisce l’articolo 119, quarto comma, del Testo Unico Bancario, specificando che tale documentazione deve essere consegnata entro 90 giorni dalla richiesta, a spese del cliente, limitatamente ai costi di produzione.

Il caso: la banca rifiuta, il cliente ottiene un decreto ingiuntivo

Una società aveva richiesto alla propria banca la consegna di documenti relativi a un arco temporale di circa tre anni. Di fronte al mancato riscontro, aveva ottenuto un decreto ingiuntivo dal Tribunale. Tuttavia, la banca aveva presentato opposizione e, nei successivi gradi di giudizio, sia in primo grado sia in appello, le sue ragioni erano state accolte. I giudici avevano stabilito che il cliente non poteva agire con decreto ingiuntivo poiché:

  • I documenti richiesti dovevano essere ancora materialmente prodotti;
  • Il cliente non aveva anticipato le spese di estrazione, come richiesto.

La Cassazione ribalta tutto: decreto ingiuntivo possibile

La società ricorrente ha portato la questione all’attenzione della Corte di Cassazione, che con l’ordinanza n. 8173/2025 ha accolto il ricorso, rinviando la causa alla Corte d’Appello per un nuovo esame. La Cassazione ha ribadito tre importanti principi di diritto:

  1. Il decreto ingiuntivo è ammesso per ottenere la copia dei documenti bancari, in quanto si tratta di un diritto sostanziale, non solo strumentale.
  2. Il diritto alla documentazione sopravvive anche dopo la chiusura del rapporto bancario, fintanto che restano effetti giuridici non esauriti nel tempo.
  3. La richiesta di documentazione è un “dare”, non un “fare”: non si tratta di un’attività discrezionale o complessa, ma di un semplice obbligo di consegna.

Un chiarimento importante sui costi

Il fatto che il cliente non abbia anticipato le spese di produzione non rende la richiesta non esigibile. Secondo i giudici, l’articolo 119 TUB prevede che al cliente possano essere addebitati i soli costi di produzione, ma non che debba necessariamente anticiparli per poter esercitare il proprio diritto.

Conclusione

Questa sentenza rappresenta una svolta significativa a favore dei consumatori. Il cliente bancario ha un diritto pienamente tutelabile a ottenere copia dei propri documenti, e può farlo anche tramite decreto ingiuntivo. Le banche, in caso di rifiuto immotivato, non possono sottrarsi alle proprie responsabilità invocando formalismi o spese non sostenute in anticipo.

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