Debiti e fideiussioni: giudice firma documenti e martelletto su tavolo

Fideiussioni ABI e debiti: La Cassazione Fa Chiarezza su Clausole e Validità dei Contratti

Con due ordinanze gemelle, la n. 26380 e la n. 26383 del 10 ottobre 2024, la prima sezione civile della Corte di Cassazione ha nuovamente affrontato la questione dei contratti di fideiussione conformi allo schema redatto dall’ABI (Associazione Bancaria Italiana) nell’ottobre del 2002. Questo tema era già stato oggetto di dibattito e di una importante sentenza delle Sezioni Unite (SS.UU.) della Cassazione, la n. 41994 del 2021, che aveva fornito un’interpretazione rilevante in merito alla validità di alcune clausole contrattuali.

Facciamo un passo indietro per comprendere meglio la questione. Nel novembre del 2003, la Banca d’Italia aveva avviato un’istruttoria, che culminò nel provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005. In tale atto, la Banca d’Italia aveva chiarito che le condizioni generali di contratto comunicate dall’ABI riguardanti la fideiussione bancaria rientravano nell’ambito di applicazione della legge n. 287/1990, la legge sulla concorrenza. In particolare, l’articolo 2, comma 1, di tale legge considera le deliberazioni di associazioni di imprese come possibili intese restrittive della concorrenza.
La Banca d’Italia aveva quindi stabilito che tre specifici articoli dello schema contrattuale predisposto dall’ABI per le fideiussioni (artt. 2, 6 e 8) erano in contrasto con la normativa antitrust. Questi articoli riguardavano, rispettivamente, la cosiddetta “clausola di riviviscenza” (art. 2), la “clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957 del codice civile” (art. 6), e la “clausola di sopravvivenza” (art. 8), tutte considerate potenzialmente lesive della concorrenza se applicate in modo uniforme.

Nel corso degli anni, la giurisprudenza si era divisa su come interpretare l’impatto di queste clausole nei contratti di fideiussione. Alcune sentenze avevano sostenuto la nullità parziale delle sole clausole in questione, mentre altre avevano ritenuto che l’intero contratto fideiussorio potesse essere invalidato per via della “nullità derivata” dall’intesa a monte, cioè l’accordo tra le banche che aveva dato vita a queste clausole. Le Sezioni Unite della Cassazione, con la già citata sentenza n. 41994/2021, avevano optato per la nullità parziale, limitata alle tre clausole specifiche.
Con le due nuove ordinanze del 2024, la Corte di Cassazione ha fornito ulteriori chiarimenti. Da un lato, ha escluso l’applicabilità del principio di nullità alle garanzie autonome, che non rientrano nella categoria delle fideiussioni disciplinate dallo schema ABI. Dall’altro, ha sottolineato che l’indagine della Banca d’Italia era limitata alle fideiussioni stipulate tra il 2002 e il 2005. Questa precisazione, benché non strettamente necessaria, sembra voler circoscrivere l’applicabilità delle sanzioni ai contratti fideiussori di quel periodo.

Tuttavia, questa limitazione temporale potrebbe essere interpretata in modo più ampio. Non si può escludere che il vizio che affliggeva le fideiussioni sottoscritte tra il 2002 e il 2005 possa riguardare anche i contratti firmati successivamente, che non erano stati esaminati dalla Banca d’Italia al momento del provvedimento del 2005.
La Corte, infatti, ha affermato: “Va qui solo aggiunto, da un lato, che del tutto correttamente quest’ultima ha considerato irrilevanti, nella specie, i principi desumibili da Cass., SU, n. 41944 del 2021 […]. Essi, infatti, si riferiscono a fideiussioni contenenti determinate clausole […] stipulate nell’arco temporale, scrutinato dalla Banca d’Italia, 2002-2005, non ai contratti autonomi di garanzia […]”.

In sintesi, queste nuove ordinanze confermano e precisano alcuni aspetti legali fondamentali riguardanti la validità delle fideiussioni bancarie, ma lasciano aperta la possibilità che i contratti successivi al 2005 possano essere oggetto di ulteriori contestazioni, qualora presentino le stesse problematiche antitrust.

Vuoi assicurarti che le tue fideiussioni e contratti siano regolari? Contattaci al 0521247673 e seguici sui nostri social:
FB: https://www.facebook.com/presidentedeciba
TikTok: https://www.tiktok.com/@gaetanovilno

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *