Tribunale di Lecce: Stop all’Esecuzione per Mancanza di Prove della Cessione del Credito
Il Tribunale di Lecce ha emesso una recente ordinanza accogliendo la richiesta di sospensione avanzata da una persona coinvolta in un processo di opposizione all’esecuzione. Sentenza 2 dicembre 2024.

La vicenda in breve
Tutto nasce da un contratto di mutuo stipulato con una banca. Successivamente, il credito della banca è stato ceduto a una società finanziaria (SPV) nell’ambito di un’operazione di cartolarizzazione regolata dalla Legge 130. La società cessionaria, tramite un suo rappresentante, ha notificato al debitore un atto di precetto per recuperare le somme dovute. Tuttavia, il debitore ha impugnato tale atto, sostenendo che la società cessionaria non fosse legittimata ad agire.
Le argomentazioni delle parti
- La cessionaria ha cercato di dimostrare la propria legittimazione presentando:
- Un estratto della Gazzetta Ufficiale che annunciava l’avvenuta cessione dei crediti.
- Una dichiarazione della banca originaria, in cui si affermava che il credito era incluso nella cessione.
- Il debitore ha contestato queste prove, sostenendo che:
- L’estratto della Gazzetta Ufficiale indica solo che una cessione è avvenuta, ma non specifica in modo chiaro quali crediti siano stati ceduti.
- La dichiarazione della banca non può essere considerata una prova sufficiente, poiché non è equiparabile al contratto di cessione richiesto dalla legge.
La decisione del Tribunale
Il Tribunale ha accolto le obiezioni del debitore, sottolineando che la società cessionaria non ha prodotto il contratto di cessione, l’unico documento valido per provare il trasferimento del credito. In particolare, ha stabilito che:
- Estratto della Gazzetta Ufficiale: Non fornisce dettagli sufficienti sui crediti trasferiti. È solo un’indicazione generale dell’avvenuta cessione.
- Dichiarazione della banca cedente: Non è idonea a sostituire il contratto di cessione. Questo documento, tra l’altro, è stato redatto dopo l’avvio dell’opposizione e non ha valore probatorio.
Secondo la giurisprudenza consolidata, chi si dichiara successore della parte originaria (come previsto dall’art. 58 del Testo Unico Bancario) deve presentare prove documentali adeguate, che dimostrino chiaramente l’inclusione del credito contestato nel contratto di cessione.
Conclusione
Dato che la cessionaria non è riuscita a fornire queste prove, il Tribunale ha riconosciuto la presenza di elementi sufficienti per sospendere l’esecuzione del credito. La decisione si basa sul fatto che:
- Fumus boni iuris: Esistono dubbi fondati sulla legittimità dell’azione della cessionaria.
- Periculum in mora: Il debitore potrebbe subire danni significativi se l’esecuzione proseguisse senza chiarire la questione.
In sintesi, il Tribunale di Lecce ha stabilito che la documentazione presentata dalla cessionaria era insufficiente e ha quindi accolto la richiesta di sospensione, garantendo così una tutela efficace al debitore.
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